Non rientrano tra i vizi della cosa locata quei guasti o
deterioramenti dovuti alla sua naturale usura
Sentenza n. 11198 del 15/05/2007
Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ.
quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità
in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la
destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano
successivamente alla conclusione del contratto di locazione.
Pertanto, va escluso che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata
quei guasti o deterioramenti dovuti alla sua natura usura o quegli accadimenti
che determinino una mera infiltrazione, nel qual caso diviene operante l'obbligo
del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576
cod. civ., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale.