Non rientrano tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti dovuti alla sua naturale usura
Sentenza n. 11198 del 15/05/2007

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione.
Pertanto, va escluso che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti dovuti alla sua natura usura o quegli accadimenti che determinino una mera infiltrazione, nel qual caso diviene operante l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale.