Non è punibile il condomino che nel corso di un'assemblea riferisca di aver
visto un'altro condomino danneggiare un' auto parcheggiata
Corte di Cassazione Penale, Sez, V, 31 maggio 2006 n. 19148
Ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 2, c.p., non risponde per il delitto di
diffamazione, il condomino che nel corso di un'assemblea condominiale riporta di
fatto costituente reato posto in essere da altro condomino, sorpreso, mediante
utilizzo di una chiave, a danneggiare deliberatamente un'auto in sosta davanti
al passo carraio condominiale.