Non è punibile il condomino che nel corso di un'assemblea riferisca di aver visto un'altro condomino danneggiare un' auto parcheggiata

Corte di Cassazione Penale, Sez, V, 31 maggio 2006 n. 19148

Ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 2, c.p., non risponde per il delitto di diffamazione, il condomino che nel corso di un'assemblea condominiale riporta di fatto costituente reato posto in essere da altro condomino, sorpreso, mediante utilizzo di una chiave, a danneggiare deliberatamente un'auto in sosta davanti al passo carraio condominiale.