Criterio di uso del garage comune condominiale

Cazz. Sez. II Civile, n. 26226 del 7 dicembre 2006

E' illegittima la delìbera assembleare che, nello stabilire il criterio di uso del garage comune condominiale, attribuisca ai condomini la scelta del posto macchina secondo il criterio del valore degli appartamenti.

La Corte ha specificato che nel caso di garage in comunione prò indiviso fra tutti i condomini, in cui il diritto di ciascuno investe l'immobile nella sua totalità, la quota di proprietà di cui all'art.1118 c.civ., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l'art.1102 cod. civ. con il porre il limite del "pari uso".

Quindi, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, nel disaccordo delle partì, il criterio da seguire è quello indicato dal' art. 1102 cod.civ., il quale impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.