Pulizia di tombini e grondaie dalle foglie cadute dall'albero della proprietà
contigua, risarcimento danni
Cassazione, Civile Sez. II, 21 gennaio 2008, Sentenza n. 1260
La Cassazione ha confermato la decisione «equitativa» del giudice di pace
secondo la quale "Il proprietario ha il sacrosanto diritto di tutelare il
proprio fondo e la propria abitazione dai gravi danni, materiali e igienici,
causati dalla convenuta e ad evitare lavori e spese per l'incuria della vicina
confinante": in proposito ha chiarito che l'attore è costretto a pulire le
gronde del garage della sua abitazione nonché i tombini dell'acqua piovana dalle
foglie che cadono dai rami della betulla della convenuta, che invadono la
proprietà di esso attore. In tal modo il Giudice di Pace, giustificando la
scelta di allontanarsi dal diritto positivo, ha dato conto - alla stregua delle
circostanze del caso concreto - delle ragioni per cui un determinato
comportamento appariva meritevole di tutela rispetto alla valutazione data
dall'ordinamento positivo.
Ciò posto, occorre innanzitutto osservare che qualora con il ricorso si denunci
la violazione dei principi informatori della materia il ricorrente deve indicare
il principio informatore violato dalla regola equitativa individuata dal giudice
di pace: tale onere non è stato ottemperato dalla ricorrente, la quale si è
limitata a richiamare una serie di norme, da cui dovrebbe trarsi la conseguenza
della liceità della sua condotta. In ogni caso, l'assunto è infondato.
In tema di proprietà immobiliare, la disciplina dei rapporti di vicinato,
dettata allo scopo di evitare possibili conflitti al fine ad assicurare
l'effettivo esercizio del diritto di ciascuno, è ispirata al principio
informatore secondo cui l'esplicazione dei poteri di godimento ed utilizzazione
della cosa incontra il limite rappresentato dalla necessità di non menomare la
proprietà del vicino, il quale ha diritto, secondo la regola generale del
neminem laedere, consacrata dall'art. 2043 cod. civ., ad essere risarcito del
danno ingiusto.