Danni provocati a terzi da un immobile dato in locazione
Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14745
Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni
causati a terzi dall'immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano
derivati dalle strutture murarie dell'immobile o dagli impianti in esse
conglobati.
La Corte ha precisato che, nell'espressione "strutture murarie e impianti in
esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche,
gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi
sulle opere murarie.
Sulla base del principio sopra esposto, ha confermato la sentenza di merito che
ha escluso la responsabilitā del proprietario dell'immobile per i danni causati
a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico.
Inoltre, la circostanza che il conduttore abbia adibito l'immobile ad un uso
diverso da quello pattuito, con la consapevole tolleranza del locatore, non č da
sola sufficiente a far sorgere una responsabilitā di quest'ultimo nei confronti
del terzo che da tale nuova e diversa attivitā del conduttore abbia riportato
danni.