Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 12.03.2003, n. 3596

 
Massima redazionale


 


Compenso dell’amministratore - Maggiorazione - Per la sua partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie - Esclusione. (Cc, articoli 1130, 1131 e 1135)


Tra i compiti dell'amministratore, enumerati dal codice, non è prevista la sua partecipazione all'assemblea, ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l'amministratore e l'assemblea intercorrono e avuto riguardo a ciò che comunemente avviene sulla base del convincimento di osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministratore. Siccome trattasi di attività connessa con lo svolgimento delle funzioni amministrative e indispensabile per il loro compimento, la partecipazione dell'amministratore all'assemblea, ordinaria e straordinaria, deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico. Perciò, salva diversa deliberazione, non deve essere retribuita a parte.