Marciapiedi antistante un edificio condominiale - Obbligo di
manutenzione
Cass. Civ., III Sez., sentenza n. 16226 del 3 agosto 2005
Nel caso di danno provocato dalla presenza di alcuni buchi sul marciapiedi
risponde l’ente pubbllico, e non il condominio dello stabile antistante che non
può essere chiamato a rispondere dei danni in nome dell'inadempimento ad un
obbligo di gestione manutentiva spettante all'ente che ha l’obbligo di
provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale.