Marciapiedi antistante un edificio condominiale - Obbligo di manutenzione

Cass. Civ., III Sez., sentenza n. 16226 del 3 agosto 2005

Nel caso di danno provocato dalla presenza di alcuni buchi sul marciapiedi risponde l’ente pubbllico, e non il condominio dello stabile antistante che non può essere chiamato a rispondere dei danni in nome dell'inadempimento ad un obbligo di gestione manutentiva spettante all'ente che ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale.